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Termini e condizioni generali

di Ador-Edelmetalle GmbH, Hilden

1. ambito di applicazione
1.1 Le nostre condizioni generali si applicano esclusivamente. Nella misura in cui non contengono alcuna disposizione, si applica la legge. Non riconosciamo le condizioni del partner contrattuale che sono contrarie o si discostano dalle nostre condizioni generali o dalla legge a nostro svantaggio, a meno che non abbiamo espressamente accettato la loro validità per iscritto.
1.2 Le nostre condizioni generali valgono anche per tutte le transazioni future con la parte contraente.
1.3 Le nostre condizioni generali si applicano anche se non vengono comunicate separatamente all'acquirente in caso di successiva conclusione del contratto.
1.4 Le nostre condizioni generali valgono solo per imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico ai sensi del § 310 comma 1 del codice civile tedesco (BGB).

2. offerte e stime dei costi
Le nostre offerte e le stime dei costi sono - a meno che non siano espressamente indicate come definitive - soggette a modifiche e non vincolanti.
Ci riserviamo tutti i diritti su tutti i documenti dell'offerta e del contratto, in particolare bozze, disegni, illustrazioni, ecc. nonché campioni, modelli e prototipi, nella misura in cui non vengano concessi al partner contrattuale secondo il significato e lo scopo del contratto o sulla base di un accordo espresso. I documenti dell'offerta così come i campioni, i modelli e i prototipi devono esserci restituiti immediatamente su nostra richiesta se l'ordine non viene effettuato con noi. Il partner contrattuale non può far valere un diritto di ritenzione in questo senso.

3 Prezzi, termini di pagamento, riserva del diritto di adempimento successivo
3.1 Ci riserviamo il diritto di aumentare adeguatamente i nostri prezzi se, dopo la stipula del contratto, si verificano aumenti dei costi di cui non siamo responsabili, in particolare a causa di accordi salariali collettivi o di variazioni del prezzo dei materiali. Li dimostreremo al partner contrattuale su richiesta.
3.2 Con riserva di accordo separato, i nostri prezzi sono franco fabbrica, escluse le spese di spedizione, l'invio, il trasporto, l'imballaggio e l'assicurazione. L'imposta sul valore aggiunto deve essere fatturata in aggiunta al rispettivo tasso prescritto dalla legge.
3.3 Con riserva di accordi separati, i metalli preziosi devono essere pagati immediatamente al netto, le consegne di merci devono essere pagate entro 14 giorni al netto. La deduzione di uno sconto richiede un accordo speciale scritto. Se la parte contraente non ha pagato, dieci giorni dopo la data di scadenza sarà in mora senza ulteriori dichiarazioni da parte nostra. Per le conseguenze del ritardo nel pagamento, le disposizioni di legge si applicano a tutti gli altri aspetti.
3.4 Abbiamo il diritto di esigere acconti ragionevoli più l'importo dell'IVA dovuta per legge.
3.5 In caso di mancato rispetto degli accordi di pagamento o al verificarsi di circostanze che riducono la solvibilità del partner contrattuale, siamo autorizzati a consegnare le consegne in sospeso solo dietro pagamento anticipato. Se non abbiamo ricevuto il pagamento dell'importo in sospeso o almeno un acconto ragionevole di almeno 30% dell'importo della fattura in sospeso anche dopo la scadenza di un periodo di grazia ragionevole per il pagamento, ci riserviamo il diritto di recedere dal contratto.
3.6 Le cambiali e gli assegni sono accettati solo in acconto, le cambiali solo previo accordo scritto. Lo sconto, le spese e i costi legati alla riscossione dell'importo della cambiale e dell'assegno sono a carico del partner contrattuale e devono essere pagati immediatamente. L'adempimento avrà effetto solo quando gli assegni o le cambiali saranno stati onorati e noi saremo stati liberati da ogni responsabilità.
3.7 La parte contraente ha diritto alla compensazione solo se le sue contropretese sono state stabilite legalmente, sono incontestate o sono state riconosciute. Il partner contrattuale può esercitare un diritto di ritenzione solo nella misura in cui la sua contropretesa si basa sulla stessa relazione contrattuale.

4. tempo di consegna o di esecuzione, ritardi nella consegna o nell'esecuzione di cui non siamo responsabili, ritardo nella consegna o nell'esecuzione, impossibilità, inadempienza nell'accettazione, violazione dei doveri di cooperazione
4.1 I tempi di consegna o di prestazione indicati sono date fisse solo se sono espressamente specificati come tali.
4.2 Il rispetto degli obblighi di consegna o di prestazione, in particolare delle date di consegna, è soggetto a quanto segue:
- l'adempimento tempestivo e corretto di tutti gli obblighi di cooperazione da parte del partner contrattuale, in particolare il ricevimento di documenti e informazioni che devono essere forniti dal partner contrattuale;
- chiarimento di tutti i dettagli tecnici con il partner contrattuale;
- la ricezione di acconti concordati o l'apertura di lettere di credito concordate;
- l'esistenza di eventuali permessi e licenze ufficiali necessari.
L'eccezione di inadempimento del contratto rimane riservata.
4.3 Non siamo responsabili di ritardi nella consegna o nell'adempimento dovuti ai seguenti ostacoli alla consegna e all'adempimento - a meno che non sia stato eccezionalmente assunto un rischio di approvvigionamento o una garanzia per quanto riguarda il rispetto del termine o della scadenza; lo stesso vale di conseguenza se tali ostacoli si verificano presso i nostri fornitori o i loro subfornitori:
circostanze di forza maggiore così come gli ostacoli alla consegna e alle prestazioni,
- che si verificano dopo la conclusione del contratto o di cui veniamo a conoscenza senza colpa dopo la conclusione del contratto e
- rispetto ai quali possiamo provare che non avrebbero potuto essere previsti e prevenuti da noi anche esercitando la dovuta attenzione e che non siamo responsabili di assumerli, prendere precauzioni o prevenirli.
In base alle suddette condizioni - verificarsi o venire a conoscenza senza nostra colpa solo dopo la conclusione del contratto, imprevedibilità e inevitabilità dimostrata da noi - queste comprendono in particolare:
Azione industriale giustificata (sciopero e serrate); interruzioni operative; carenza di materie prime; guasto di materiali operativi e ausiliari. In caso di ritardi nella consegna e nelle prestazioni nei casi sopra citati, sono escluse pretese di risarcimento danni da parte del partner contrattuale. Nel caso di un impedimento definitivo alla consegna e all'esecuzione nel senso di cui sopra, ogni parte del contratto ha il diritto di rescindere immediatamente il contratto mediante rescissione in conformità alle disposizioni di legge.
In caso di un impedimento temporaneo alla consegna e alla prestazione come sopra definito, siamo autorizzati a rinviare le consegne e le prestazioni per la durata dell'impedimento più un ragionevole periodo di avviamento.
4.4 Siamo responsabili per i ritardi di consegna o di prestazione per i quali siamo responsabili secondo le disposizioni di legge con la seguente limitazione di responsabilità in termini di importo:
La nostra responsabilità è limitata ai danni prevedibili e tipici, a meno che il ritardo nella consegna o nella prestazione non sia dovuto a una violazione intenzionale o gravemente negligente del contratto di cui siamo responsabili noi, i nostri rappresentanti legali o agenti vicari.

5. trasferimento del rischio, appello all'incertezza
5.1 Se alle nostre consegne si applica la legge sulla vendita di merci, il rischio di perdita accidentale o di deterioramento accidentale passa alla parte contraente non appena la consegna è stata consegnata alla persona o all'istituzione designata per il ritiro o l'esecuzione della consegna, ma al più tardi quando lascia i nostri locali.
5.2 Se siamo obbligati ad anticipare la prestazione nell'ambito di un contratto reciproco, possiamo rifiutare la prestazione che ci spetta se dopo la conclusione del contratto risulta che il nostro diritto alla controprestazione è compromesso dall'incapacità di prestazione del partner contrattuale. Possiamo fissare alla parte contraente un termine ragionevole entro il quale la parte contraente deve, a sua scelta, effettuare una controprestazione o fornire una garanzia in concomitanza con la nostra prestazione. Dopo la scadenza infruttuosa del termine, abbiamo il diritto di recedere dal contratto. Nella misura in cui abbiamo già reso la nostra prestazione, possiamo dichiarare esigibili con effetto immediato tutti i crediti risultanti non ancora scaduti, compresi quelli per i quali sono state date cambiali o assegni. Abbiamo invece il diritto di recedere dal contratto. Inoltre, abbiamo il diritto di richiamare anticipatamente i crediti in scadenza derivanti dallo stesso rapporto giuridico, se il partner contrattuale è in ritardo con il pagamento di almeno 25% dei suoi debiti totali nei nostri confronti (crediti principali non soggetti a difesa) per più di 6 settimane. Lo stesso vale se veniamo a conoscenza del protesto di cambiali o dell'avvio di misure di esecuzione forzata contro il partner contrattuale o di qualsiasi altro deterioramento del patrimonio. Abbiamo anche il diritto di recedere dal contratto se il partner contrattuale ha fornito colpevolmente informazioni errate o incomplete sui fatti che giustificano la sua affidabilità creditizia.

6. riserva di proprietà
6.1 Ci riserviamo la proprietà degli oggetti di fornitura ("fornitura riservata") fino al ricevimento di tutti i pagamenti del rapporto d'affari con il partner contrattuale. La riserva di proprietà si estende anche al saldo riconosciuto, nella misura in cui registriamo i crediti nei confronti del partner contrattuale in conto corrente (riserva di conto corrente). Se, per effettuare i pagamenti che ci devono essere effettuati per la consegna condizionata, viene stabilita una responsabilità da parte nostra con una cambiale, la riserva di proprietà non scade prima che scada la nostra responsabilità con una cambiale; se la procedura di assegno/fattura è concordata con il partner contrattuale, la riserva si estende anche all'incasso della cambiale da noi accettata dal partner contrattuale e non scade quando l'assegno ricevuto ci viene accreditato.
6.2 Il contraente ha il diritto di rivendere la fornitura condizionata nel corso della normale attività commerciale; tuttavia ci cede tutti i crediti per un importo pari all'importo finale della fattura (IVA inclusa) dei nostri crediti che gli derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi clienti o di terzi. Se il partner contrattuale include i crediti di una rivendita della fornitura condizionata in un rapporto di conto corrente esistente con il suo cliente, il credito di conto corrente viene ceduto per l'ammontare del saldo riconosciuto; lo stesso vale per il saldo "causale" in caso di insolvenza del partner contrattuale. Il partner contrattuale è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti anche dopo la loro cessione. La nostra facoltà di riscuotere noi stessi i crediti rimane inalterata - fatte salve le disposizioni del diritto fallimentare; tuttavia, ci impegniamo a non riscuotere i crediti finché il partner contrattuale non viola i suoi obblighi contrattuali, in particolare adempie correttamente ai suoi obblighi di pagamento, non è in ritardo con i pagamenti e non è stata presentata una domanda di apertura di una procedura di insolvenza o non c'è una cessazione dei pagamenti.
Il trasferimento di proprietà a titolo di garanzia o di pegno non è coperto dal potere di disposizione della parte contraente.
6.3 Nel caso in cui non fossimo più obbligati ai sensi del punto 6.2 a riscuotere noi stessi i crediti, siamo autorizzati - fatte salve le disposizioni del diritto fallimentare - a revocare il diritto di rivendita e a riprendere la fornitura riservata o a richiedere la cessione dei diritti di restituzione del partner contrattuale nei confronti di terzi. La nostra ripresa della merce riservata costituisce un recesso dal contratto.
Possiamo realizzare la consegna riservata ritirata per i motivi summenzionati - con riserva delle disposizioni del diritto d'insolvenza - previo avviso e dopo aver fissato un termine; il ricavato della realizzazione deve essere accreditato con i debiti del partner contrattuale - meno le spese di realizzazione ragionevoli.
Alle condizioni che ci autorizzano a revocare l'autorizzazione alla rivendita del contraente, possiamo anche revocare l'autorizzazione all'incasso ed esigere che il contraente ci comunichi i crediti ceduti e i loro debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie all'incasso, consegni i relativi documenti e informi i debitori (terzi) della cessione.
6.4 In caso di danneggiamento o perdita della fornitura prenotata, nonché di cambio di proprietà e di residenza, il partner contrattuale deve informarci immediatamente per iscritto. Lo stesso vale in caso di pignoramenti o altri interventi da parte di terzi, in modo che possiamo intentare un'azione ai sensi del § 771 del codice di procedura civile tedesco (ZPO). Se il terzo non è in grado di rimborsarci le spese giudiziarie ed extragiudiziarie di un'azione ai sensi del § 771 ZPO, il partner contrattuale risponde della perdita subita da noi. Se la liberazione della consegna riservata viene ottenuta senza un'azione legale, i costi sostenuti in questo processo possono anche essere addebitati al partner contrattuale, così come i costi del recupero della consegna riservata sequestrata.
6.5 L'elaborazione o la trasformazione della consegna riservata da parte del partner contrattuale viene sempre eseguita per noi. Se la consegna soggetta a riserva di proprietà viene lavorata con altri oggetti che non ci appartengono, acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto nel rapporto tra il valore della consegna soggetta a riserva di proprietà (importo finale della fattura, IVA inclusa) e i valori degli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione o della trasformazione.
Per tutti gli altri aspetti, la stessa cosa vale per l'oggetto creato dalla lavorazione o dalla trasformazione come per la consegna riservata. Al partner contrattuale viene concesso un diritto di attesa sulla cosa creata dalla lavorazione o dalla trasformazione corrispondente al suo diritto di attesa sulla fornitura riservata.
6.6 Se la fornitura con riserva di proprietà viene mescolata o combinata in modo inseparabile con altri oggetti non appartenenti a noi, acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto nel rapporto tra il valore della fornitura con riserva di proprietà (importo finale della fattura comprensivo di IVA) e i valori degli altri oggetti mescolati o combinati al momento della mescolanza o combinazione. Se il mescolamento o la combinazione avviene in modo tale che la cosa del partner contrattuale deve essere considerata come la cosa principale, è da considerarsi concordato che il partner contrattuale ci trasferisca la comproprietà in modo proporzionale. Il partner contrattuale mantiene la proprietà esclusiva o la comproprietà per noi.
6.7 In caso di rivendita della nostra fornitura condizionata dopo l'elaborazione o la trasformazione, la parte contraente ci cede fin d'ora a titolo di garanzia i suoi diritti al compenso per un importo pari all'importo finale della fattura (inclusa l'imposta sul valore aggiunto) dei nostri crediti.
Se, in seguito alla lavorazione o alla trasformazione o alla mescolanza o alla combinazione della fornitura condizionata con altre cose che non ci appartengono, abbiamo acquisito solo la comproprietà secondo il punto 6.5. o 6.6. di cui sopra, il diritto al compenso del partner contrattuale ci viene ceduto in anticipo solo in rapporto all'importo finale da noi fatturato per la fornitura condizionata, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, agli importi finali della fattura delle altre cose che non ci appartengono.
Per tutti gli altri aspetti, le sezioni da 6.2 a 6.4 di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, ai crediti ceduti in anticipo.
6.8 Se la riserva di proprietà o la cessione non è efficace secondo il diritto straniero nel cui ambito si trova la nostra consegna riservata, la garanzia corrispondente alla riserva di proprietà e alla cessione in questo ambito giuridico è considerata concordata.
Se la cooperazione del partner contrattuale è richiesta per la creazione di tali diritti, egli è obbligato, su nostra richiesta, a prendere tutte le misure necessarie per stabilire e mantenere tali diritti.
6.9 Il partner contrattuale è obbligato a trattare con cura e a mantenere a proprie spese la fornitura prenotata; in particolare, il partner contrattuale è obbligato ad assicurare a proprie spese la fornitura prenotata contro furto, rapina, furto con scasso, incendio e danni dell'acqua al suo valore a nuovo a nostro favore. Il partner contrattuale cede a noi tutti i diritti assicurativi che ne derivano per quanto riguarda la fornitura riservata. Accettiamo l'incarico.
Inoltre, ci riserviamo il diritto di far valere le nostre richieste di prestazioni o danni.
6.10. La parte contraente cede a noi anche i crediti a garanzia dei nostri crediti nei suoi confronti che sorgono nei confronti di un terzo attraverso il collegamento della fornitura prenotata con una proprietà.
6.11. Ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti su richiesta della parte contraente nella misura in cui il valore realizzabile delle nostre garanzie superi i crediti da garantire di oltre 10 %; la scelta delle garanzie da svincolare spetta a noi.

7. diritti, pena contrattuale
Tutti i diritti (in particolare i diritti di proprietà e i diritti d'autore e/o i diritti di sfruttamento dei diritti d'autore nonché i diritti di proprietà industriale) sui documenti contrattuali forniti al partner contrattuale nell'ambito del nostro rapporto d'affari (in particolare bozze, disegni, opuscoli, cataloghi, illustrazioni, calcoli, descrizioni dei prodotti, ecc.) nonché campioni, modelli e prototipi sono esclusivamente nostri - se non espressamente concordato diversamente. Il partner contrattuale può utilizzare e sfruttare i suddetti documenti, campioni, modelli e prototipi solo nell'ambito dei contratti conclusi con noi e solo con il nostro consenso. Esse devono essere tenute segrete, a meno che non fossero già note o generalmente accessibili al partner contrattuale al momento della loro ricezione o lo siano diventate in seguito senza azione o responsabilità del partner contrattuale; in particolare, possono essere rese accessibili a terzi solo con il nostro previo consenso scritto. Con l'aiuto dei suddetti documenti, campioni, modelli e prototipi, i nostri oggetti di consegna non possono essere imitati né riprodotti in altro modo, né i prodotti imitati o riprodotti in questo modo possono essere distribuiti o sfruttati in altro modo.
Il partner contrattuale si impegna a pagarci una penale contrattuale di € 5.000,00 in caso di violazione dei suddetti obblighi, a meno che non dimostri di non averne colpa. Ci riserviamo il diritto di richiedere ulteriori danni.

8. descrizione delle prestazioni, responsabilità per i difetti
8.1 Le caratteristiche elencate nelle nostre descrizioni delle prestazioni definiscono in modo completo e definitivo le caratteristiche delle nostre forniture e prestazioni. Le descrizioni delle nostre forniture e dei nostri servizi sono, in caso di dubbio, oggetto di accordi di qualità e non di garanzie. Le dichiarazioni da parte nostra in relazione a questo contratto non contengono, in caso di dubbio, garanzie o assicurazioni nel senso di un'intensificazione della responsabilità o dell'assunzione di un obbligo speciale di indennizzo. In caso di dubbio, fanno fede solo le dichiarazioni scritte esplicite da parte nostra in merito alla fornitura di garanzie e assicurazioni.
8.2 Non viene data alcuna garanzia per danni dovuti ai seguenti motivi: uso o funzionamento inadeguato o improprio, montaggio errato da parte del partner contrattuale o di terzi, usura naturale, trattamento errato o negligente, mezzi inadeguati, influssi chimici, elettrochimici o elettrici (nella misura in cui non ne siamo responsabili), modifiche improprie o lavori di riparazione eseguiti dal partner contrattuale o da terzi senza la nostra previa autorizzazione.
8.3 Il partner contrattuale non ha il diritto di rivendicare i vizi nel caso di uno scostamento solo irrilevante dalla qualità concordata o di una compromissione solo irrilevante dell'utilizzabilità delle nostre forniture o prestazioni.
8.4 I diritti del partner contrattuale in caso di vizi sono subordinati alla condizione che il partner contrattuale abbia adempiuto regolarmente ai suoi obblighi di controllo e di denuncia dei vizi secondo il § 377 del Codice commerciale tedesco (HGB).
8.5 Se esiste un vizio, abbiamo il diritto di scegliere tra l'adempimento successivo sotto forma di eliminazione del vizio o la consegna di un nuovo oggetto privo di vizi. Se uno dei due o entrambi i tipi di questa prestazione successiva fosse impossibile o sproporzionato, saremo autorizzati a rifiutarla.
Possiamo anche rifiutare l'adempimento successivo se il partner contrattuale non adempie ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti in misura corrispondente alla parte senza difetti della prestazione fornita.
Siamo obbligati a sostenere tutte le spese necessarie ai fini dell'adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale, nella misura in cui questi non vengano aumentati dal fatto che la consegna sia stata portata in un luogo diverso da quello dell'adempimento, a meno che il trasferimento corrisponda all'uso previsto.
Siamo anche autorizzati a far riparare il difetto da terzi. Le parti sostituite diventano di nostra proprietà.
8.6 In caso di impossibilità o fallimento dell'adempimento successivo, di ritardo colposo o irragionevole o di rifiuto grave e definitivo dell'adempimento successivo da parte nostra o di irragionevolezza dell'adempimento successivo da parte del contraente, quest'ultimo è autorizzato, a sua scelta, a ridurre di conseguenza il prezzo di acquisto (riduzione) o a recedere dal contratto (rescissione).
8.7 A meno che non sia stato stabilito diversamente nelle clausole 8.8 e 8.9, sono escluse ulteriori pretese del contraente in relazione a difetti delle nostre forniture e prestazioni, indipendentemente dal loro fondamento giuridico (in particolare pretese di risarcimento danni per difetti e violazioni degli obblighi, pretese illecite di risarcimento danni materiali e pretese di rimborso spese); ciò vale in particolare per le pretese derivanti da danni al di fuori degli oggetti della fornitura, ad es. ad altri beni del contraente, e per le pretese di risarcimento per mancato guadagno.
8.8 L'esclusione di responsabilità di cui alla clausola 8.7 non è applicabile:
8.8.1. per i danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute che si basano su una violazione colposa degli obblighi da parte nostra, dei nostri rappresentanti legali o dei nostri ausiliari;
8.8.2. per la responsabilità obbligatoria secondo la legge sulla responsabilità del prodotto;
8.8.3. in caso di occultamento fraudolento di un difetto, in caso di assunzione di una garanzia o in caso di assicurazione di una caratteristica, se è proprio un difetto coperto da questo a far scattare la nostra responsabilità;
8.8.4. in caso di violazione colposa di un obbligo contrattuale essenziale o di un "obbligo cardinale" da parte nostra, dei nostri rappresentanti legali o dei nostri ausiliari; tuttavia, nella misura in cui non vi sia una violazione contrattuale intenzionale o per grave negligenza, la responsabilità per i danni è limitata al danno prevedibile e tipico;
8.8.5. per qualsiasi altra pretesa del partner contrattuale per il risarcimento del danno al posto della prestazione per la quale noi, i nostri rappresentanti legali o i nostri ausiliari siamo responsabili; nella misura in cui non ci sia una violazione del contratto intenzionale o per grave negligenza, la responsabilità per i danni è tuttavia limitata al danno prevedibile e che si verifica tipicamente;
8.8.6 Per altri danni basati su una violazione degli obblighi intenzionale o per grave negligenza da parte nostra, dei nostri rappresentanti legali o dei nostri ausiliari; nella misura in cui non vi sia una violazione intenzionale del contratto, la responsabilità per i danni è tuttavia limitata al danno prevedibile e tipico.
8.9 In caso di rimborso delle spese, la sezione 8.8 si applica di conseguenza.
8.10. Le disposizioni legali sull'onere della prova rimangono inalterate dalle suddette disposizioni della clausola 8, in particolare le clausole da 8.7. a 8.9.
8.11. In caso di danni causati dall'impresa di trasporto, il partner contrattuale si impegna ad avvisare noi e l'impresa di trasporto immediatamente dopo essere venuto a conoscenza del danno. La parte contraente si impegna inoltre a conservare tutti i documenti necessari, i materiali d'imballaggio e le merci relative al caso di danno fino a diversa istruzione da parte nostra o della società di trasporto.
8.12. Se c'è un rischio acuto per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, la disposizione dal 8.11. è rilasciata per la rimozione per la parte della consegna che pone un rischio acuto. Tutti gli altri materiali e documenti devono essere conservati fino a nuovo avviso e tenuti a disposizione per l'ispezione.

9. diritti di know-how e invenzioni
Tutte le conoscenze segrete, di alta qualità e avanzate (know-how) nonché le invenzioni e tutti i diritti di proprietà industriale esistenti presso di noi o acquisiti durante l'esecuzione dei contratti stipulati con noi sono di nostra esclusiva proprietà - con riserva di un accordo separato o dell'utilizzo o dell'applicazione degli oggetti di fornitura a cui il partner contrattuale ha diritto in base allo scopo del rapporto contrattuale.

10. violazione dei diritti di terzi
Non garantiamo che l'uso, l'installazione o la rivendita degli articoli di consegna non violino alcun diritto di proprietà di terzi; tuttavia, garantiamo di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali diritti di proprietà di terzi sugli articoli di consegna.

11. prescrizione
Il termine di prescrizione per rivendicazioni e diritti dovuti a difetti nelle consegne o nei servizi - indipendentemente dal motivo giuridico - è di un anno. Ciò non vale tuttavia nei casi dei §§ 438 comma 1 n. 1, 438 comma 1 n. 2, 479 comma 1 e 634 a) comma 1 n. 2 BGB; in questo caso si applica un termine di prescrizione di tre anni. I termini di prescrizione di cui sopra si applicano anche a tutte le richieste di risarcimento danni contro di noi in relazione al difetto.

12. cessioni di crediti da parte del partner contrattuale
Le rivendicazioni contro di noi in relazione alle consegne o ai servizi da noi forniti possono essere cedute solo con il nostro previo consenso scritto.

13 Luogo di esecuzione, luogo di giurisdizione, legge applicabile, acquisto intracomunitario, clausola di separazione
13.1 Se non diversamente concordato, il luogo di esecuzione è esclusivamente la nostra sede legale.
13.2 Se il partner contrattuale è un commerciante ai sensi del codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro competente per tutti gli obblighi derivanti dal e in relazione al rapporto contrattuale - anche per questioni relative a cambiali e assegni - è la nostra sede o, a nostra scelta, la sede del partner contrattuale. Il suddetto accordo sul foro competente vale anche per i partner contrattuali con sede all'estero.
13.3 Tutti i diritti e gli obblighi derivanti da e in relazione al rapporto contrattuale sono regolati esclusivamente e senza riguardo alle disposizioni di conflitto di leggi dalle leggi della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni (CISG: Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni dell'11 aprile 1980).
13.4 Se una disposizione delle presenti condizioni generali o una disposizione nell'ambito di altri accordi tra noi e la parte contraente è o diventa invalida, ciò non pregiudica la validità di tutte le altre disposizioni o accordi.
13.5 I partner contrattuali degli stati membri della CE sono obbligati a risarcirci i danni che potremmo subire in caso di acquisto intracomunitario.
- a causa di reati fiscali commessi dal partner contraente stesso o
- a causa di informazioni errate o omesse del partner contrattuale sulle sue circostanze rilevanti per la tassazione.

14. protezione dei dati
14.1 Richiamiamo l'attenzione sul fatto che memorizziamo ed elaboriamo elettronicamente i dati dei fornitori e delle quantità per i nostri scopi in relazione al rapporto commerciale (§26 della legge federale sulla protezione dei dati). Il consenso dell'acquirente è considerato dichiarato al momento dell'ordine.
14.2 Ai fini di un'elaborazione semplice e rapida, raccogliamo dati specifici di clienti e fornitori che utilizziamo e trasmettiamo con riserva esclusivamente ai partner contrattuali coinvolti e solo nel senso del partner contrattuale. Nessun dato sarà raccolto da noi e trasmesso a terzi non coinvolti.
14.3 I dati specifici dei clienti provenienti dai sondaggi e dalle conclusioni dei contratti vengono raccolti per scopi di ricerca e sviluppo. Questi dati vengono utilizzati esclusivamente per l'ulteriore elaborazione da parte della Ador-Edelmetalle GmbH e non vengono trasmessi a terzi non coinvolti senza il consenso del partner contrattuale.
La sicurezza e la protezione dei suoi dati personali sono particolarmente importanti per noi. Vi informiamo in dettaglio sul trattamento di questi dati nella nostra dichiarazione sulla protezione dei dati, che potete scaricare dal nostro sito web. qui può recuperare.